Era il 20 agosto 1961 quando il premio Nobel per la Fisica Percy Bridgman, malato di tumore in fase terminale, si uccise con un colpo di pistola lasciando un biglietto per denunciare le costrizioni imposte dalla società rispetto alla volontà di porre fine alle sue sofferenze. Così scrisse: “Probabilmente questo è l’ultimo giorno in cui sarò in grado di fare questa cosa autonomamente”. In Italia tra i personaggi simbolici che hanno rappresentato le vicende relative all’eutanasia possiamo annoverare Luca Coscioni, malato di SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica) e successivamente Piergiorgio Welby, malato di distrofia muscolare, eletto co-Presidente dell’Associazione Luca Coscioni, che si impegnarono fermamente il primo per la libertà di ricerca scientifica, e il secondo per ottenere una morte dal suo punto di vista opportuna.
Proprio nell’anno in cui Luca Coscioni morì per la sua malattia, Welby inviò una lettera aperta al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano chiedendo il riconoscimento del diritto all’eutanasia. Quel che in generale si può affermare è che certamente la “buona morte” è uno dei temi oggetto di dibattiti e controversie non solo di carattere scientifico ma anche politico, etico, religioso e giuridico.
Sembrerebbe un tema attuale ma già ai tempi di Platone si parlava di eugenia, la soppressione di persone portatrici di handicap; il medico e filosofo inglese Francesco Bacone lasciò degli scritti risalenti agli inizi dell’era moderna dove venne indicata la possibilità da parte dei medici di aiutare le persone a morire più serenamente. Dal punto di vista legale in alcuni Paesi del mondo l’eutanasia è già regolamentata, pur con definizioni diverse da caso a caso. Tali differenze derivano non solo da fattori sociali e ideologici ma anche da fattori scientifici e penali. La medicina moderna consente di tenere sotto controllo la funzione di organi vitali e prolungare la vita di un malato per periodi molto lunghi ed è in questa situazione di instabilità tra la vita e la morte che nasce il seme del dibattito tra paziente (consenziente), familiari, medici e legali. Per capire meglio la situazione attuale bisogna però distinguere le varie forme di eutanasia.
EUTANASIA ATTIVA: è un trattamento che induce la morte di un malato attraverso la somministrazione intenzionale di farmaci, che può essere eseguita su richiesta del paziente, se cosciente. Il medico per esempio somministra dosi elevate di barbiturici che rallentano l’attività del sistema nervoso, riducono il ritmo cardiaco e la pressione arteriosa e provocano un blocco respiratorio, fino ad uno stato di coma.
EUTANASIA PASSIVA: in questo caso il medico non pratica alcun intervento e assume un ruolo di “osservatore”. Questa pratica è tutt’altro che rara; si pensi per esempio ad una persona affetta da malattia di Alzheimer da diversi anni, cui sopraggiunge una polmonite. Il mancato trattamento della polmonite con antibiotici si configura come un astensionismo da parte del medico che può favorire il decesso del paziente.La situazione però è molto più complessa e da un punto di vista medico-legale potrebbe risultare come un’omissione di soccorso.
SOSPENSIONE DEL TRATTAMENTO: riguarda la possibilità di richiesta da parte del paziente di staccare le macchine o sospendere i trattamenti che lo mantengono in vita. Questo si può verificare una volta accertata l’impossibilità di cura di una malattia destinata a peggiorare,come può essere un tumore in fase terminale. Per esempio si elimina la respirazione artificiale o si sospende il nutrimento con le flebo.
SUICIDIO ASSISTITO: è simile all’eutanasia attiva ma in questo caso non agisce il medico, ma il malato stesso o un suo familiare. Il medico dovrà solo indicare i farmaci, le dosi e le modalità di somministrazione.
Negli Stati Uniti è stato possibile per la prima il suicidio medicalmente assistito nel 1994, in Oregon. Nello stesso anno è stato approvato il “Death with Dignity Act”, una legge che permette al medico di prescrivere i trattamenti volti a indurre la morte del paziente, ma occorre che il paziente non abbia un’aspettativa di vita superiore ai sei mesi , che sia cittadino dello Stato americano e che la sua richiesta venga valutata da altri due medici, oltre al medico operante il trattamento.
In Europa si inizia a parlare di eutanasia nel 1973, quando nasce la Società Olandese per l’eutanasia volontaria. Solo nel 1985 si ha una modifica del codice penale, mentre nel 1990 entra in vigore la nuova normativa. In Olanda dal 1994 l’eutanasia è stata depenalizzata, cioè non si procede penalmente nei confronti del medico se si dimostra la volontà da parte del paziente. Nel 2000 è stata legalizzata e nel 2002 la legge è entrata in vigore. In Italia, l’eutanasia è inclusa tra i reati di omicidio volontario, articolo 575 del codice penale, e di omicidio del consenziente. Anche il suicidio assistito è considerato un reato, ai sensi dell’articolo 580 del codice penale.
Cambiano le cose se si parla invece di testamento biologico, un documento nel quale il cittadino indica i trattamenti ai quali desidera o non desidera sottoporsi che, una volta compilato, viene custodito in casa propria o in banca.
Il testamento biologico è oggi una realtà in diversi paesi come Francia, Inghilterra e Australia. In Italia questa pratica non è autorizzata per legge. L’accordo politico appare difficile poiché alcune parti vedono nel testamento biologico una forma di eutanasia mascherata. Si son presentati dei casi particolari che hanno richiamato l’attenzione politica e pubblica ma, attualmente, non esiste una legge specifica e chiara che possa formalizzare la volontà del paziente.
Natascia Talloru