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Accadde cent’anni fa, nel settembre 1904. Fatti aspri e sanguinosi: alcune migliaia di minatori in sciopero, quattro di loro uccisi e altri undici feriti dai soldati mandati a reprimere quella che si volle credere, e non era, una minacciosa rivolta. Nei mesi precedenti a quel settembre, vi erano stati scioperi di scalpellini a Villasimius e alla Maddalena, di conciatori a Sassari e Bosa, di minatori a Lula e a Montevecchio, a Monteponi e a San Benedetto, a San Giovanni e a Ingurtosu. E poi, nei primi giorni del 1904, poco dopo la costituzione della federazione regionale dei minatori, è stata la volta di Buggerru, centro che si affaccia sulla costa occidentale dell’isola e che era allora un grosso borgo di novemila persone circondato dalle miniere che penetravano profondamente nel fianco roccioso delle colline.
Un pastorello e un rinnegato passati alla storia della reggenza di Algeri, una ragazza rapita e divenuta favorita del Bey, una bandiera della discordia che, forse, avrebbe svettato a Lepanto e un centinaio di torri disseminate su tutte le coste. Se anche in Sardegna il detto «Mamma li turchi» o, meglio «Is moros, is moros!» è diventato sinonimo di terrore vi sono delle valide ragioni storiche ma, anche, delle curiose sorprese. Le incursioni musulmane in Sardegna iniziarono a meno di cento anni dalla morte di Maometto.
A ricordare un tempo, nemmeno troppo antico - le ultime avvisaglie di pirateria si riscontravano ancora a metà Ottocento - sono toponimi, iscrizioni e un numero indefinito di leggende dal dubbio valore scientifico.
La Carta de Logu è il Codice delle leggi dello "Stato" (Logu) dei Giudicati sardi. La più notevole è stata quella del Giudicato d'Arborea che fu promulgata, nella sua prima versione, da Mariano IV d'Arborea, poi aggiornata ed ampliata dai figli Ugone III ed Eleonora verso la fine nel XIV secolo, e rimasta in vigore fino a quando venne sostituita dal Codice feliciano nel 1827.
L'articolo 47- De fogu in lauore prevedeva venisse tagliata la mano destra ai piromani
Item ordinamus: qui si alcuna persona ponneret fogu istudiosamenti a laure messadu over ad messare o a bingia:o at ortu et est indi binchidu paghit pro maquicia liras l, et issu dannu a quillat auire factu:et si nò pagat ipso over atero pro se seghit silli sa manu destra. Et issos jurados siant tenudos de prouare et de tenne sus malusfactores adicussa pena qui narat su secundu capidulu.